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Comune di CALABRITTO (AV)


Amministrazione Trasparente

 

 

                  

 

 

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Altri contenuti - Accesso civico

Registro accesso civico  1° semestre 2017

Registro accesso civico 2° semestre 2017

REGISTRO ACCESSO  CIVICO  1° SEMESTRE 2018

REGISTRO  ACCESSO CIVICO 2° SEMESTRE 2018

delibera G.C. n.85/2016 Approvazione regolamento  comunale  sull'organizzazione  delle attività dei servizi  per l'accesso civico e accesso generalizzato.

 

 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

 

Il nuovo Decreto legislativo n.97/2016, recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicità e Trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 124 del 7 Agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente  quella che nei sistemi  anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia).

La nuova tipologia di accesso alle informazioni, prevede che chiunque può richiedere non solo i dati, le informazioni e i documenti, per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche i dati e i documenti per i quali non esiste l´obbligo di pubblicazione, ma che, comunque, l´Amministrazione deve fornire al richiedente.

 

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso gli uffici relazioni con il pubblico del Comune o al Responsabile del procedimento, cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dell’ avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

 

Come presentare l’istanza 

 

L’istanza deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

E´ E'possibile presentare l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:

 

  • raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Calabritto, Via Salvator Allende, 83040 (Av)

 

  • via telematica (specificando nell’oggetto "Richiesta di Accesso Civico"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

Documentazione da allegare:

  •  Documento d´identità in corso di validità del richiedente;

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell´istanza con la comunicazione al richiedente e ad eventuali controinteressati.       
Nel caso in cui nell’ istanza vengono individuati soggetti  contro interessati,  ai sensi dell´articolo 5 bis, comma 2, della legge, bisogna  dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i  contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,  la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell´accesso o di mancata risposta  il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

 

  • la sicurezza pubblica e l´ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L´accesso di cui all´articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

 

 

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d´autore e i segreti commerciali.

 

Riferimenti normativi     

     
Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 97/2016

Art .5 Decreto Legislativo 97/2016
Responsabile della Trasparenza:   

Dott.   

Tel. 0827-52004

 Mail: 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (inG.U.n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013) -Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Art. 5

  •  L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  • La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  • L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  • Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  • La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  • La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

 

Il Responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolo , è il 

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